L'art. 173 n. 3 CP esclude la prova della verità quando le imputazioni sono state proferite o divulgate – come detto – senza essere giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente. L'autore deve essere ammesso alla prova liberatoria, quindi, non solo quando ha agito nell'interesse pubblico, ma anche quando può fondarsi su un altro motivo sufficiente, ad esempio per fare un favore a una persona che chiede informazioni pertinenti ai fini di una causa civile (DTF 89 IV 192 consid. 2 e 3). L'esistenza di un motivo sufficiente non è escluso neanche quando l'affermazione tocca la vita privata o familiare (DTF 81 IV 284 consid.