Sapere se l'autore ha avuto motivo sufficiente per proferire o divulgare una determinata affermazione è per contro una questione di diritto (Corboz, loc. cit.), che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina con pieno potere cognitivo (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). 5. L'art. 173 n. 3 CP esclude la prova della verità quando le imputazioni sono state proferite o divulgate – come detto – senza essere giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente.