Occorre pertanto esaminare se il ricorrente vada ammesso a provare di avere detto o divulgato una cosa vera. 3. Secondo l'art. 173 n. 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tale facoltà gli è preclusa nondimeno se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza essere giustificate dall'interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o familiare.