E in concreto soltanto ragioni ben più consistenti avrebbero consentito al Pretore di negargli tale diritto. 2. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa (art. 173 n. 1 CP). Nella fattispecie il ricorrente non contesta – a ragione – che l'appellativo di “pregiudicato” leda l'onore del destinatario (DTF 69 IV 165 consid.