{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-25_2002-02-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58568&nX40_KEY=4930569&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "faacc29d1044d2e064e76fd79df2b59d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:59:07", "Checksum": "d9614ed99aa74dd6f36c0e223ff79f50", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n11. Il ricorrente postula l'annullamento della sentenza impugnata anche perché carente di motivazione su punti essenziali. A torto. Riassunta la dottrina e la giurisprudenza in materia di diffamazione, il primo giudice ha esposto in modo diffuso le ragioni che lo hanno indotto a negare la prova della verità per quanto riguarda l'affermazione secondo cui ___________ è un “pregiudicato”. Soggiunge il ricorrente che anche la falsa accusa di amministrazione infedele nel “caso __________ ” mossa nei suoi confronti appartiene al passato ed è finita in un non luogo a procedere. Mal si comprende tuttavia perché ciò dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente fa valere inoltre di avere proferito il termine “pregiudicato” nel quadro di un contesto politico, che egli nemmeno era presente alla seduta del Consiglio comunale durante la quale era stato attaccato, sicché non poteva rispondere in quella sede e ha dovuto farlo con l'intervista. La giustificazione non regge, ove appena si consideri che, proprio perché non costretto a improvvisare la sua difesa, il ricorrente aveva a disposizione il tempo necessario per ponderare la sua reazione. Quanto al contesto politico, ciò non giustifica – come si è spiegato – l'attacco alla sfera privata. Certo, il ricorrente asserisce che il termine “pregiudicato” è stato usato unicamente in reazione all'analoga affermazione del querelante, e ciò anche per fatti che appartenevano al passato. Tuttavia, e non giova ripetersi, il tono provocatorio (ma non penalmente reprensibile: decreto di non luogo a procedere emanato il 4 dicembre 2000 dal Procuratore pubblico) usato dal querelante non giustificava siffatta razione. Si trattava tutt'al più di eccesso di legittima difesa.\n12. Il ricorrente si diffonde infine sulle considerazioni che hanno indotto il Pretore a ritenere che dai suoi interrogatori non emerge un motivo sufficiente perché si esprimesse in quel modo. Dal testo integrale dell'intervista e dal verbale di interrogatorio del 31 ottobre 2000 – egli pretende – risulta in realtà come egli abbia sostenuto che le affermazioni di ___________ sono state fatte in un clima politico, che la sua reazione costituisce una risposta agli attacchi e che il senso della sua posizione va inteso come rifiuto di accettare la morale da parte di “certa gente”. L'argomentazione è inconsistente, dato che per difendersi egli non doveva far capo a un'affermazione del genere. Secondo il ricorrente non si può dire nemmeno che egli si sia espresso in quel modo nell'intento prevalente di fare maldicenza. Si è già addotto però che quanto l'autore di un reato sa o non sa, quanto vuole o l'eventualità cui egli acconsente è un problema legato all'accertamento dei fatti (sopra, consid. 4). Senza cadere in arbitrio, il Pretore ha desunto l'intenzione di fare prevalentemente della maldicenza dall'interesse pubblico usato come pretesto per attaccare il querelante nella sfera privata, dalla voluta genericità dell'affermazione “pregiudicato” e dal fatto che la notizia della condanna era già stata divulgata dalla stampa nel 1997, sicché non serviva riesumarla se non per maldicenza, i rapporti tra le parti non essendo particolarmente tesi prima di allora (sentenza, pag. _).\n13. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). ___________, che ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 700.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 800.–\nsono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a ___________ fr. 500.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– ___________,\n– avv. __________\n– ___________, (parte civile);\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;\n– Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}