{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-25_2002-02-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58568&nX40_KEY=4930569&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "faacc29d1044d2e064e76fd79df2b59d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:59:07", "Checksum": "d9614ed99aa74dd6f36c0e223ff79f50", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. Valendosi degli art. 32, 33 e 34 CP il ricorrente sostiene che, nei casi di diffamazione in cause civili e penali, la parte chiamata a difendersi può anche rilanciare accuse suscettibili di ledere l'onore della controparte, che nel caso in esame ___________ lo ha duramente attaccato in Consiglio comunale il 28 agosto 2000 e che egli si è difeso rispondendo all'offesa con l'intervista apparsa due giorni dopo. L'argomento cade nel vuoto. Nelle circostanze già descritte, come ha rilevato il Pretore, l'art. 32 CP (secondo cui non costituisce reato l'atto che è imposto dalla legge o dal dovere d'ufficio o professionale, ovvero che la legge dichiara permesso o non punibile) non entra in considerazione, né il ricorrente spiega perché esso sarebbe applicabile. A ragione il Pretore ha considerato altresì che non soccorrono nemmeno gli estremi della legittima difesa (art. 33 CP) – né quelli dello stato di necessità (art. 34 CP) – poiché nella migliore ipotesi si tratterebbe solo di un eccesso difensivo, che consentirebbe solo un'attenuazione della pena. Del discorso provocatorio in Consiglio comunale il Pretore ha comunque tenuto conto nella commisurazione della pena (sentenza, pag. _). Al ricorrente non giova nemmeno la sentenza pubblicata in DTF 118 IV 248, secondo cui l'imputato che nel quadro di un processo penale contesti dichiarazioni a suo carico non si rende – in linea di principio – colpevole di offesa all'onore e può invocare l'art. 32 CP, ancorché nella misura in cui si limiti a quanto sia necessario e pertinente, senza ricorrere cioè a formulazioni inutilmente lesive e offensive. Già si è rilevato però che, dando genericamente a ___________ del “pregiudicato”, il ricorrente ha leso inutilmente la sfera privata di lui. Ancora un volta il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.\n9. Il ricorrente si sofferma sui motivi in base ai quali il Pretore lo ha prosciolto dall'accusa di diffamazione per avere affermato che ___________ è alle prese con la giustizia, avendo egli avuto sufficienti motivi per reagire in quel modo di fronte all'opinione pubblica, dopo che il consigliere comunale lo aveva reso sospetto di comportamenti dubbi nella gestione della ___________ SA. Tale ragionamento, secondo il ricorrente, deve valere anche per l'altra affermazione. L'assunto non può essere condiviso. Rendendo noto che il querelante era alle prese con la giustizia per aggressione a pubblico ufficiale, il ricorrente ha divulgato per lo meno la notizia di un procedimento in corso, così come il consigliere comunale lo aveva incolpato di comportamenti sospetti tenuti a quel momento (pag. _). Non è perciò fuori luogo sostenere che, date le circostanze, egli poteva ritenersi legittimato a porre in dubbio a sua volta la rettitudine comportamentale del querelante, fondandosi su un fatto coevo (ancorché attinente alla sua vita privata). La condanna subìta da ___________ risaliva invece a 35 anni prima e non era nella benché minima relazione con la polemica innescata dal consigliere comunale.\n10. Secondo il ricorrente poco importa che il noto precedente penale risalga a 35 anni or sono, dovendo valere per un uomo politico ciò che vale per un avvocato o un comandante di polizia. Già si è detto che tali paragoni sono infruttuosi. Considerato il riserbo di cui il giudice penale deve dar prova quando è chiamato a valutare se sussistono valide ragioni per divulgare fatti lesivi dell'onore attinenti alla vita privata e familiare di una persona, la carica di consigliere comunale (o di deputato al Gran Consiglio) ancora non consente che si definisca genericamente come “pregiudicato” un uomo condannato 35 anni prima. È vero che in DTF 69 IV 165 il Tribunale federale ha ritenuto di interesse pubblico conoscere le condanne subìte da un avvocato che esercita ancora la professione. Si trattava di un caso però in cui il patrocinatore incolpato di avere precedenti penali (risalenti a qualche anno prima) esercitava l'attività di avvocato senza formazione particolare, senza essere al beneficio di un'autorizzazione cantonale, senza aver prestato cauzione e senza essere soggetto, come gli avvocati patentati, alla sorveglianza del Gran Consiglio. Costui ha potuto riprendere l'attività dopo avere riottenuto la bürgerliche Ehrefähigkeit di cui era stato privato. In una situazione del genere risultava giustificato l'interesse del cliente a conoscere eventuali precedenti di quel patrocinatore, il quale esercitava in condizioni che non consentivano di determinarsi sulla sua probità. In DTF 101 IV 292 lo stesso Tribunale federale ha ammesso alla prova della verità una persona che aveva evocato un procedimento penale a carico di un comandante di polizia. All'accusato è stato riconosciuto il diritto di provare la verità del fatto, benché il procedimento penale a carico del comandante si fosse concluso con un abbandono per insufficienza di prove. Data l'importante funzione allora rivestita dal querelante, ha spiegato il Tribunale federale, sussisteva un interesse pubblico a che l'inquisito potesse essere sanzionato almeno in via disciplinare o amministrativa. Nella presente fattispecie, per contro, fa difetto un interesse del genere."}