{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-25_2002-02-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58568&nX40_KEY=4930569&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "faacc29d1044d2e064e76fd79df2b59d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:59:07", "Checksum": "d9614ed99aa74dd6f36c0e223ff79f50", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Il ricorrente afferma che ne va dell'interesse generale quando si tratta di rivelare fatti correlati alla vita politica e che interessano l'opinione pubblica, soprattutto quando i fatti riguardano persone che occupano cariche pubbliche o svolgono attività di carattere al pubblico. Se l'intenzione di fare della maldicenza può essere presunta qualora si divulghino circostanze lesive dell'onore riguardanti la vita privata di singoli cittadini (come informazioni riguardanti antecedenti penali), non altrettanto si può dire nel caso in cui i fatti riguardino personaggi pubblici, come avvocati, comandanti di polizia e uomini politici. In tale ipotesi sarebbe dato – secondo il ricorrente – un interesse pubblico alla divulgazione, tanto più nella presente fattispecie, ove lo stesso querelante ha reso sospetto il querelato di condotta disonorevole.\na) Richiamati gli interrogatori in sede istruttoria e al dibattimento, il Pretore ha ritenuto non sussistere motivo sufficiente perché l'imputato evocasse, nelle circostanze del caso, un precedente penale risalente a circa 35 anni prima. Né egli ha ravvisato un nesso tra gli interrogativi sulla gestione della ___________ SA sollevati da ___________ durante la seduta del Consiglio comunale e la condanna da questi scontata decenni prima. Secondo il Pretore l'imputato non aveva serio motivo per ricordare tale episodio, legato alla vita privata del soggetto, non bastando a tal fine la carica di consigliere comunale rivestita dal querelante e, pertanto, il suo ruolo pubblico, tanto meno considerando che non ci si trovava nemmeno in un clima di campagna elettorale. Al contrario: l'interesse pubblico o privato invocato dall'imputato costituiva un semplice pretesto per fare della maldicenza (sentenza, pag. _). A ciò ha concorso la genericità del termine “pregiudicato”, atta a ingenerare nel lettore dubbi di ogni sorta, mentre a nulla sussidiava il fatto che la condanna di ___________ fosse già stata riportata dalla stampa nel 1997 e che prima di allora i rapporti tra le parti non fossero tesi (sentenza, pag. _).\nb) Come si è premesso, occorre cautela nell'ammettere che l'autore abbia avuto un motivo sufficiente per divulgare fatti lesivi dell'onore riguardanti la sfera privata e familiare di un terzo, sicché la mancanza di una preponderante volontà di nuocere va ammessa con riserbo. La carica di consigliere comunale del querelante come pure il luogo, il contesto e il clima politico in cui l'operato del ricorrente quale amministratore delegato della ___________ SA è stato criticato ancora non bastavano per giustificare la rievocazione pubblica di una condanna subìta dal querelante oltre 30 anni prima. Nelle circostanze descritte dalla sentenza impugnata, vincolanti per la Corte di cassazione e di revisione penale, la conclusione del Pretore risulta corretta. Il ricorrente ha profittato, in sostanza, della diatriba politica legata alla gestione della ___________ SA per muovere al querelante un attacco d'ordine personale, facendolo passare per “pregiudicato” agli occhi del pubblico ma senza dire che la condanna era stata cancellata dal casellario giudiziale almeno vent'anni addietro. Ciò non lo abilita alla prova della verità. I casi giudicati dal Tribunale federale in DTF 69 IV 167 (precedenti di un avvocato) e DTF 101 IV 293 (precedenti di un capo della polizia) sono diversi. La carica di consigliere comunale (e di deputato al Gran Consiglio) ricoperta dal querelante, pur connessa alla natura, alla portata e alla concludenza dell'intervento in Consiglio comunale, non bastavano perché il ricorrente rivangasse sulla stampa un fatto attinente alla sfera privata dell'avversario, la cui pubblica diffusione non era più sorretta da alcun interesse generale. Certo, l'imputato aveva reagito in tal modo anche per i toni provocatori usati dal consigliere comunale, ma ciò giustificava se mai una risposta per le rime, non un'affermazione come quella proferita.\n7. Il ricorrente rileva che, come ha accertato il Pretore, le parti si conoscono da oltre vent'anni e che fino all'agosto del 2000 non vi erano tra loro particolari attriti, sicché la controversia trae origine unicamente dall'intervento in Consiglio comunale nell'agosto del 2000. Dall'assunto però egli non deduce alcunché, donde l'inammissibilità dell'argomento. Il ricorrente sottolinea poi che pure nei suoi confronti sono stati portati attacchi, tramite il settimanale __________, che i relativi articoli si riferiscono proprio alla ___________ SA e che – contrariamente alla sua affermazione nei confronti del querelante – quella adombrata nei confronti di lui è falsa poiché egli stato assolto già in sede istruttoria nel “caso __________ ”, mentre per gli altri episodi (__________e furto alla ___________ SA) non vi sono nemmeno inchieste in corso. Se non che, ancora una volta egli non sostanzia alcuna conclusione."}