{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-25_2002-02-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58568&nX40_KEY=4930569&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "faacc29d1044d2e064e76fd79df2b59d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:59:07", "Checksum": "d9614ed99aa74dd6f36c0e223ff79f50", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Secondo l'art. 173 n. 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tale facoltà gli è preclusa nondimeno se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza essere giustificate dall'interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o familiare. Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che l'imputato non aveva motivo sufficiente per dare del “pregiudicato” a ___________, nulla giustificando di rievocare un fatto risalente a 35 anni addietro. Il Pretore ha ritenuto invece che, se non in virtù dell'art. 19 CP (errore sui fatti), il ricorrente poteva essere ammesso a provare la veridicità dell'altra affermazione, secondo cui ___________ era inquisito a quel momento per aggressione a pubblico funzionario. Dato che lo stesso imputato era stato reso sospetto di comportamento dubbio nella gestione della ___________ SA, il ricorrente era legittimato a rendere attenta l'opinione pubblica della poca credibilità dell'avversario, soggetto a procedimento penale. E siccome ___________ ammetteva ciò, l'imputato aveva recato la prova della verità, onde il suo proscioglimento parziale.\n4. Conformemente all'art. 173 n. 3 CP la prova liberatoria può essere esclusa solo se, cumulativamente, l'autore ha agito principalmente per fare della maldicenza, senza motivi sufficienti (DTF 116 IV 31 consid. 3, 208 consid. b, 101 IV 294 consid. 2, 98 IV 95 consid. a, 89 IV 191 consid. 1, 82 IV 93 consid. 2). Tale presupposto va chiarito d'ufficio, fermo restando che l'ammissione alla prova delle verità costituisce la regola (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 3, n. 69 e 70 ad art. 173 CP). L'autore va perciò ammesso alla prova della verità nel caso in cui ha agito per motivi sufficienti quand’anche si sia prefisso anzitutto di fare maldicenza (DTF 116 IV 38, 89 IV 191 consid. 1), come pure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, non abbia avuto l'intenzione di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 38; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 56 ad art. 173 CP). Sapere per quale motivo l'autore ha agito è una questione di fatto (Corboz, op, cit., n. 58 ad art. 173 CP), che la Corte di cassazione e di revisione penale può esaminare solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP), ritenuto che arbitrario non significa opinabile, ma palesemente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 125 I 168 consid. 2a). Sapere se l'autore ha avuto motivo sufficiente per proferire o divulgare una determinata affermazione è per contro una questione di diritto (Corboz, loc. cit.), che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina con pieno potere cognitivo (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP).\n5. L'art. 173 n. 3 CP esclude la prova della verità quando le imputazioni sono state proferite o divulgate – come detto – senza essere giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente. L'autore deve essere ammesso alla prova liberatoria, quindi, non solo quando ha agito nell'interesse pubblico, ma anche quando può fondarsi su un altro motivo sufficiente, ad esempio per fare un favore a una persona che chiede informazioni pertinenti ai fini di una causa civile (DTF 89 IV 192 consid. 2 e 3). L'esistenza di un motivo sufficiente non è escluso neanche quando l'affermazione tocca la vita privata o familiare (DTF 81 IV 284 consid. 5). Se può valersi di un motivo sufficiente, l'autore deve poter provare la verità anche se il motivo per cui ha agito non era la ragione più importante, sempre che esso non costituisca un mero pretesto (DTF 82 IV 98). Di regola, in ogni modo, non vi è motivo sufficiente per rendere noto a terzi che una persona ha subìto una vecchia condanna (DTF 71 IV 128); tenendo conto delle circostanze del caso concreto, nondimeno, il Tribunale federale ha deciso diversamente nel caso di precedenti a carico di un avvocato (DTF 69 IV 167 consid. 2) o di un capo della polizia (DTF 101 IV 293).\nPer escludere la prova liberatoria l'art. 173 n. 3 CP esige altresì che l'autore abbia agito prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare riferendosi alla vita privata o familiare. Quest'ultima precisazione ha portata relativa. Impone al giudice maggiore severità, in ogni modo, ove si tratti di ammettere un motivo sufficiente per rivelare i fatti attinenti alla vita privata e familiare, come pure nel valutare l'assenza di un volontà preponderante di nuocere (Corboz, op. cit., n. 62 ad art. 173 CP con riferimento a Frei, Der Entlastungsbeweis nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB und sein Verhältnis zu den Rechtfertigungsgründen, Berna 1975, pag. 64; Schubarth, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP)."}