{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-25_2002-02-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58568&nX40_KEY=4930569&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "faacc29d1044d2e064e76fd79df2b59d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:59:07", "Checksum": "d9614ed99aa74dd6f36c0e223ff79f50", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.02.2002 17.2001.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n||||\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 aprile 2001 presentato da\n|\n|\n___________,\n(patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata l'8 marzo 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 28 agosto 2000, durante una seduta del Consiglio comunale di __________ dedicata alla discussione del messaggio municipale n. 7 riguardante una richiesta della __________SA intesa a ottenere l'autorizzazione all'uso temporaneo della particella n. __________ RFD di __________, il consigliere comunale __________ è intervenuto domandandosi tra l'altro se si poteva ancora avere fiducia in un consiglio di amministrazione (quello della ___________ SA), che a più riprese aveva dimostrato di non saper fare gli interessi degli azionisti, e manifestando espliciti dubbi sulla posizione dell'amministratore delegato, ___________ (act. 16 annesso alla lettera 19 gennaio 2001, pag. _). Quest'ultimo, rispondendo agli interrogativi di ___________, si è così espresso in un'intervista apparsa sul quotidiano __________ del 30 agosto 2000 (annesso ad act. 1):\nE la poca trasparenza?\nLa ___________ è della massima trasparenza, i conti sono pubblici, tutto il resto è calunnia. Non accetto che proprio un personaggio del calibro di ___________, pregiudicato e attualmente alle prese con la giustizia per aggressione a pubblico ufficiale, venga a farci la morale lanciando accuse del tutto prive di fondamento.\nB. In seguito a querela sporta il 13 settembre 2000 da ___________, con decreto di accusa dell'11 dicembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ___________ autore colpevole di diffamazione per quanto dichiarato al quotidiano ___________, in particolare per avere detto che ___________ è un “pregiudicato e attualmente alle prese con la giustizia”, senza che tali affermazioni fossero giustificate da un qualsiasi interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 300.–. Statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 marzo 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha ritenuto ___________ autore colpevole di diffamazione limitatamente all'epiteto “pregiudicato” figurante nel noto articolo di giornale. Gli ha inflitto di conseguenza una multa ridotta a fr. 100.–.\nC. Contro la sentenza appena citata ___________ ha introdotto il 12 marzo 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 9 aprile successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'accusa di diffamazione previa ammissione alla prova della verità. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 17 aprile 2001 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare la reiezione del ricorso. Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2001 ___________, costituitosi parte civile, formula la medesima proposta.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente rimprovera al Pretore di avere violato il diritto federale per averlo ritenuto colpevole di diffamazione benché il termine di “pregiudicato” da egli rivolto al denunciante sia vero e non sussistano valide ragioni per rifiutargli la prova della verità. Egli sostiene di non avere divulgato un'informazione che non sia giustificata dall'interesse pubblico e di non essersi espresso in quel modo per fare maldicenza. Inoltre l'accusato va ammesso per principio alla prova della verità. Questa può essere rifiutata solo in casi eccezionali. E in concreto soltanto ragioni ben più consistenti avrebbero consentito al Pretore di negargli tale diritto.\n2. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa (art. 173 n. 1 CP). Nella fattispecie il ricorrente non contesta – a ragione – che l'appellativo di “pregiudicato” leda l'onore del destinatario (DTF 69 IV 165 consid. 1). Egli sembra affermare che si tratta di un cosiddetto gemischtes Werturteil, ma giustamente il primo giudice non ha condiviso tale opinione, l'epiteto potendosi riferire solo a una persona condannata penalmente per avere commesso reati (cfr. DTF 69 IV 165, in cui tale locuzione è stata esaminata nel quadro dell'art. 173 CP). Occorre pertanto esaminare se il ricorrente vada ammesso a provare di avere detto o divulgato una cosa vera."}