Al riguardo gli atti vanno trasmessi al Ministero pubblico per l'emanazione, dandosene il caso, di un nuovo decreto d'accusa, previo corretta applicazione dell'art. 207 cpv. 4 CPP. Per quanto riguarda la pena da irrogare alla ricorrente per l'altro reato (art. 179ter CP), a torto contestato nel gravame, essa può contenersi in una multa, come prospettava per altro il decreto d'accusa del 3 aprile 2000. Tenuto conto che il reato non è particolarmente grave e che l'interessata non versa in condizioni agiate, una multa di fr. 200.– risulta adeguata e congrua. 11.