Anche al riguardo la sentenza del Pretore resiste quindi alla critica. 10. Se ne conclude che, in ultima analisi, la condanna per registrazione clandestina di conversazioni e la conseguente confisca sfuggono a censura, mentre la condanna per diffamazione va annullata siccome lesiva di una norma essenziale di procedura. Ciò non significa che la ricorrente debba essere prosciolta da tale accusa. Al riguardo gli atti vanno trasmessi al Ministero pubblico per l'emanazione, dandosene il caso, di un nuovo decreto d'accusa, previo corretta applicazione dell'art. 207 cpv.