Essa non si confronta però con le motivazioni che hanno persuaso il Pretore a ritenere illegale la registrazione per rapporto agli interessi in gioco, al grado di riservatezza della conversazione, all'importanza dei contenuti probatori e al grado di pregiudizio per i terzi, come pure ai problemi sorti dopo la colonscopia del 15 aprile 1998 e nemmeno pretende che la confisca come tale disattenderebbe l'art. 58 n. 1 CP. Ne discende una volta di più l'inammissibilità del ricorso. 9.