La ricorrente insorge anche contro la confisca della registrazione, definendo contraria al diritto federale la condanna per la fattispecie prospettata nel decreto d'accusa (registrazione clandestina di conversazioni). Essa non si confronta perĂ² con le motivazioni che hanno persuaso il Pretore a ritenere illegale la registrazione per rapporto agli interessi in gioco, al grado di riservatezza della conversazione, all'importanza dei contenuti probatori e al grado di pregiudizio per i terzi, come pure ai problemi sorti dopo la colonscopia del 15 aprile 1998 e nemmeno pretende che la confisca come tale disattenderebbe l'art. 58 n. 1 CP.