La censura si rivela perciò inconsistente. 5. La ricorrente si duole inoltre del fatto che al dibattimento siano state sentite le ausiliarie del medico senza preventivo svincolo dal segreto professionale. Essa trascura però che tali persone sono state ascoltate non su circostanze coperte dal segreto medico, ma sul modo in cui si sono svolti i fatti del 22 aprile 1998 all'origine del procedimento penale per registrazione clandestina di conversazioni (verbale del processo, pag. _). La ricorrente non pretende che anche simili constatazioni rientrassero nel quadro del segreto professionale e necessitassero del suo consenso come paziente per essere riferite.