Quanto in concreto il medico poteva o non poteva presumere nelle specifiche circostanze del caso è un dato di fatto. Spettava dunque alla ricorrente spiegare perché il relativo accertamento del Pretore sarebbe arbitrario, ovvero non solo manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168). Il ricorso non adempie tale requisito. Donde la sua inammissibilità.