A suo giudizio, l'espressione usata dalla ricorrente non poteva minimamente indurre il medico a ritenere che essa stesse registrando il diverbio, tanto meno ove si pensi che alla discussione avevano preso parte o avevano assistito anche altri, sicché il richiamo alla presenza di testimoni andava ragionevolmente riferita a tali persone. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 e 295 cpv. 1 CPP). Quanto in concreto il medico poteva o non poteva presumere nelle specifiche circostanze del caso è un dato di fatto.