Il testo di legge essendo univoco, non spetta ai tribunali scostarsene. d) Il rigore dell'art. 207 cpv. 4 CPP può invero apparire – di primo acchito – in contrasto con l'art. 207a CPP, che consente l'emanazione di decreti d'accusa anche senza formalità previe. Rimane tuttavia la constatazione che, nonostante il varo di quella norma nell'intento di alleviare il Ministero pubblico, il legislatore ha lasciato intatto l'art. 207 cpv. 4 CPP, annoverato per di più fra i principi generali (come risulta dal titolo marginale) che disciplinano i decreti d'accusa.