4 CPP preveda chiaramente che non possono essere pronunciate, “sotto pena di nullità”, pene privative della libertà senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Magistrato inquirente. Certo, teoricamente il vizio potrebbe essere sanato – come si rileva nella sentenza impugnata – in sede di opposizione al decreto d'accusa, il Pretore essendo un giudice munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 116 Ia 95 in fondo, 116 IV 186 in alto con rinvii). Se non che, lo stesso art. 207 cpv. 4 CPP prevede espressamente in simili casi la nullità del decreto d'accusa. Il testo di legge essendo univoco, non spetta ai tribunali scostarsene.