Non possono tuttavia essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà o revoche della sospensione condizionale di una precedente condanna “senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico” (art. 207 cpv. 4 CPP). b) Come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, pag. _), in ordine al decreto d'accusa per registrazione clandestina di conversazioni il Ministero pubblico non ha violato alcuna norma di procedura.