a) Secondo l'art. 207a CPP, in vigore dal 1° gennaio 1999, il decreto d'accusa può essere emanato a qualsiasi stadio del procedimento, “in specie dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere all'istruzione formale (lett. a), come pure, “prima della chiusura dell'istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197 CPP” (lett. b). Non possono tuttavia essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà o revoche della sospensione condizionale di una precedente condanna “senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico” (art. 207 cpv.