Essa afferma che il Procuratore generale ha promosso l'accusa e ha esperito l'istruzione formale per registrazione clandestina di conversazioni senza sentirla, violando gli art. 178 e 198 CPP. Inoltre, nel decreto d'accusa per diffamazione, il Procuratore generale ha proposto una pena privativa della libertà, senza preventivamente informarla del diritto di essere sentita dal magistrato inquirente, come prescrive l'art. 207 cpv. 4 CPP. a) Secondo l'art. 207a CPP, in vigore dal 1° gennaio 1999, il decreto d'accusa può essere emanato a qualsiasi stadio del procedimento, “in specie dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere all'istruzione formale (lett.