{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-21_2002-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58563&nX40_KEY=4711357&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1639c5d3df57209427e469a5d9a1dafc"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2001.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:47:29", "Checksum": "d5ef866102afe832d3dbb3ce6da634d0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. La ricorrente invoca il principio in dubio pro reo, asserendo che il primo giudice l'avrebbe condannata pur sussistendo circostanze essenziali oggettivamente gravate da dubbi che non avrebbe dovuto accantonare. In taluni punti – essa soggiunge – il Pretore le ha persino imposto l'onere della prova per quanto attiene alla sua discolpa. Una volta di più il ricorso è carente di motivazione. L'interessata non spiega in effetti quali sarebbero i dubbi che avrebbero dovuto indurre il primo giudice a pronunciare un verdetto di assoluzione, né specifica in quale punto della sentenza il Pretore le avrebbe imposto di addurre prove a discarico. Ne discende l'inammissibilità del ricorso.\n8. La ricorrente insorge anche contro la confisca della registrazione, definendo contraria al diritto federale la condanna per la fattispecie prospettata nel decreto d'accusa (registrazione clandestina di conversazioni). Essa non si confronta però con le motivazioni che hanno persuaso il Pretore a ritenere illegale la registrazione per rapporto agli interessi in gioco, al grado di riservatezza della conversazione, all'importanza dei contenuti probatori e al grado di pregiudizio per i terzi, come pure ai problemi sorti dopo la colonscopia del 15 aprile 1998 e nemmeno pretende che la confisca come tale disattenderebbe l'art. 58 n. 1 CP. Ne discende una volta di più l'inammissibilità del ricorso.\n9. Nel seguito del memoriale – invero disarticolato e confuso – la ricorrente muove ulteriori obiezioni su argomenti già trattati o su aspetti che non riguardano la fattispecie odierna, come la fondatezza dei decreti di non luogo a procedere emessi dal Procuratore generale in esito a sue numerose querele. Le doglianze sull'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono, in ogni modo, lungi dal motivare una qualsivoglia censura di arbitrio. Anche al riguardo la sentenza del Pretore resiste quindi alla critica.\n10. Se ne conclude che, in ultima analisi, la condanna per registrazione clandestina di conversazioni e la conseguente confisca sfuggono a censura, mentre la condanna per diffamazione va annullata siccome lesiva di una norma essenziale di procedura. Ciò non significa che la ricorrente debba essere prosciolta da tale accusa. Al riguardo gli atti vanno trasmessi al Ministero pubblico per l'emanazione, dandosene il caso, di un nuovo decreto d'accusa, previo corretta applicazione dell'art. 207 cpv. 4 CPP. Per quanto riguarda la pena da irrogare alla ricorrente per l'altro reato (art. 179ter CP), a torto contestato nel gravame, essa può contenersi in una multa, come prospettava per altro il decreto d'accusa del 3 aprile 2000. Tenuto conto che il reato non è particolarmente grave e che l'interessata non versa in condizioni agiate, una multa di fr. 200.– risulta adeguata e congrua.\n11. Gli oneri del presente giudizio, visto l'esito, vanno posti a carico della ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (art. 15 cpv. 1 CPP in relazione con l'art. 9). Quelli relativi al decreto d'accusa del 3 aprile 2000 (fr. 100.– complessivi) sono a carico dell'interessata, mentre quelli inerenti al decreto d'accusa del 25 settembre 2000 (fr. 400.– complessivi) rimangono a carico dello Stato. I costi del giudizio di prima sede (fr. 300.– complessivi) sono addebitati, a loro volta, per metà a ___________ e per l'altra metà allo Stato. Le ripetibili vanno compensate, data la reciproca soccombenza tra querelante e querelata (art. 9 cpv. 6 CPP), ciò che fa decadere la condanna alla rifusione di fr. 1'800.– alla parte civile per spese legali (sentenza, pag. _ consid. 11).\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: I. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così cosi riformata.\n1. ___________ è riconosciuta autrice colpevole di registrazione clandestina di conversazioni.\n2. ___________ è condannata al pagamento di una multa di fr. 200.–.\n3. La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se l'imputata avrà tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP).\n4. È ordinata la confisca e la distruzione della cassetta sulla quale e stata registrata la conversazione oggetto del decreto d'accusa n. 764/2000.\n5. Il decreto d'accusa del 25 settembre 2000 (n. 1995/2000) relativo all'imputazione di diffamazione è dichiarato nullo.\n6. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– relative al decreto d'accusa n. 764/2000 sono poste a carico della ricorrente. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.– relative al decreto d'accusa n. 1995/2000 sono poste a carico dello Stato. La tassa di giustizia di fr. 300.– relativa alla sentenza del Pretore è posta a carico della ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.\nII. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 700.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 800.–\nsono posti a carico della ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.\nIII. Intimazione a:\n– ___________,\n– avv. __________;\n– ___________,\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, 6900 Lugano;\n– Pretura di Lugano, Sezione 4, 6900 Lugano;\n– Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6500 Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}