{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-21_2002-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58563&nX40_KEY=4928167&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1639c5d3df57209427e469a5d9a1dafc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:08:45", "Checksum": "78be174aabe24096a761f5d416e80db5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Il rigore dell'art. 207 cpv. 4 CPP può invero apparire – di primo acchito – in contrasto con l'art. 207a CPP, che consente l'emanazione di decreti d'accusa anche senza formalità previe. Rimane tuttavia la constatazione che, nonostante il varo di quella norma nell'intento di alleviare il Ministero pubblico, il legislatore ha lasciato intatto l'art. 207 cpv. 4 CPP, annoverato per di più fra i principi generali (come risulta dal titolo marginale) che disciplinano i decreti d'accusa. Anzi, lo stesso legislatore ha precisato esplicitamente che la promulgazione dell'art. 207a CPP doveva lasciare immutati, “quale garanzia per l'interessato”, sia l'art. 207 cpv. 4 sia l'art. 184 cpv. 3 CPP, il quale prevede che l'arresto equivale a promozione dell'accusa e che con l'intimazione dell'ordine di arresto è dato alle parti avviso della promozione dell'accusa (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, anno parlamentare 1998-1999, vol. 2, pag. 1465 in alto). Ciò posto, in accoglimento del ricorso su questo punto, il decreto d'accusa per diffamazione va dichiarato nullo per violazione di una norma essenziale di procedura (l'art. 207 cpv. 4 CPP appunto). La censura era del resto stata sollevata tempestivamente dall'interessata, che l'aveva fatta valere davanti al Pretore (in ossequio all'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). L'annullamento della condanna per diffamazione rende caduca anche la condanna al risarcimento parziale di fr. 200.–, giusta l'art. 267 cpv. 2 CPP, a ___________ (sentenza impugnata, consid. 11).\n3. La ricorrente chiede di essere prosciolta dall'accusa di registrazione clandestina di conversazioni, valendosi della prescrizione del diritto di querela, esercitato solo il 14 ottobre 1998 per un fatto risalente al 22 marzo 1998. Essa ribadisce di avere avvertito il medico dell'avvenuta registrazione del colloquio già alla fine del diverbio insorto nello studio, la mattina di quel 22 aprile 1998, pronunciando la frase “I testimoni sono qui” e facendo chiaro cenno alla borsetta dove si trovava il registratore. Il termine per sporgere querela sarebbe venuto a scadere, dunque, il 22 luglio 1998.\na) Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipa, chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita in tal modo è punito – a querela di parte – con la detenzione sino a un anno o con la multa (art. 179ter CP). La querela può essere presentata da chiunque sia stato leso (art. 28 cpv. 1 CP) entro tre mesi dal giorno in cui egli ha conosciuto l'autore del reato (art. 29 CP).\nc) Secondo il Pretore, ___________ ha appreso della registrazione incriminata soltanto durante il suo interrogatorio del\n18 settembre 1998 conseguente alla querela sporta da ___________ per i fatti del 22 aprile precedente. A suo giudizio, l'espressione usata dalla ricorrente non poteva minimamente indurre il medico a ritenere che essa stesse registrando il diverbio, tanto meno ove si pensi che alla discussione avevano preso parte o avevano assistito anche altri, sicché il richiamo alla presenza di testimoni andava ragionevolmente riferita a tali persone. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 e 295 cpv. 1 CPP). Quanto in concreto il medico poteva o non poteva presumere nelle specifiche circostanze del caso è un dato di fatto. Spettava dunque alla ricorrente spiegare perché il relativo accertamento del Pretore sarebbe arbitrario, ovvero non solo manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168). Il ricorso non adempie tale requisito. Donde la sua inammissibilità.\n4. Sempre dal profilo formale la ricorrente rimprovera al Pretore di non avere riportato nel verbale del dibattimento l'esito del suo interrogatorio. L'argomento è irricevibile. In virtù dell'art. 288\ncpv. 1 lett. b CPP il ricorso per cassazione è proponibile anche per sollevare vizi di procedura, purché l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile”. L'interessata non pretende di avere invitato il Pretore a riprodurre nel verbale del dibattimento il contenuto del suo interrogatorio, né l'art. 275 cpv. 2 CPP prevede che simili interrogatori vadano assunti a verbale. La censura si rivela perciò inconsistente.\n5. La ricorrente si duole inoltre del fatto che al dibattimento siano state sentite le ausiliarie del medico senza preventivo svincolo dal segreto professionale. Essa trascura però che tali persone sono state ascoltate non su circostanze coperte dal segreto medico, ma sul modo in cui si sono svolti i fatti del 22 aprile 1998 all'origine del procedimento penale per registrazione clandestina di conversazioni (verbale del processo, pag. _). La ricorrente non pretende che anche simili constatazioni rientrassero nel quadro del segreto professionale e necessitassero del suo consenso come paziente per essere riferite. Anche al proposito il ricorso è destinato dunque all'insuccesso.\n6. La ricorrente critica altresì la stesura del verbale del dibattimento (ricorso, pag. _ e _), ravvisando al riguardo numerosi difetti procedurali. A torto. Quanto prevede l'art. 275 cpv. 2 CPP sul contenuto del protocollo è stato rispettato e le audizioni dei testimoni risultano avvenute correttamente. Tanto meno si scorgono vizi che la legge sanziona con la nullità, né la ricorrente indica quali sarebbero."}