{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-21_2002-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58563&nX40_KEY=4928167&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1639c5d3df57209427e469a5d9a1dafc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:08:45", "Checksum": "78be174aabe24096a761f5d416e80db5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.12.2002 17.2001.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nF. Contro la sentenza pretorile ___________ ha depositato il 15 gennaio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 26 marzo successivo, essa chiede l'annullamento della sentenza impugnata, il rinvio degli atti al Pretore viciniore, la congiunzione del procedimento a suo carico con quello a carico di ___________ davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano e lo stralcio dei decreti di accusa. In via subordinata, previa identica congiunzione dei procedimenti, essa postula l'annullamento della sentenza impugnata nel merito e la propria assoluzione. Nelle loro osservazioni del 12 aprile e del 17 aprile 2001 Il Procuratore pubblico e il dott. ___________ propongono di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. La ricorrente chiede che il procedimento a suo carico sia congiunto con quello a suo tempo pendente davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di ___________. Oltre che priva di qualsiasi motivazione, l'istanza è ormai senza oggetto, il processo a carico di ___________ essendosi celebrato nel frattempo. Ciò premesso, nulla osta al vaglio del ricorso.\n2. Secondo la ricorrente il procedimento penale a suo carico è inficiato di gravi vizi formali che ne comportano la nullità. Essa afferma che il Procuratore generale ha promosso l'accusa e ha esperito l'istruzione formale per registrazione clandestina di conversazioni senza sentirla, violando gli art. 178 e 198 CPP. Inoltre, nel decreto d'accusa per diffamazione, il Procuratore generale ha proposto una pena privativa della libertà, senza preventivamente informarla del diritto di essere sentita dal magistrato inquirente, come prescrive l'art. 207 cpv. 4 CPP.\na) Secondo l'art. 207a CPP, in vigore dal 1° gennaio 1999, il decreto d'accusa può essere emanato a qualsiasi stadio del procedimento, “in specie dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere all'istruzione formale (lett. a), come pure, “prima della chiusura dell'istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197 CPP” (lett. b). Non possono tuttavia essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà o revoche della sospensione condizionale di una precedente condanna “senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico” (art. 207 cpv. 4 CPP).\nb) Come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, pag. _), in ordine al decreto d'accusa per registrazione clandestina di conversazioni il Ministero pubblico non ha violato alcuna norma di procedura. Chiuso l'interrogatorio del 2 marzo 2000 davanti al Segretario giudiziario nell'ambito delle informazioni preliminari aperte, tra l'altro, per registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP), ___________ è stata informata – alla presenza del suo patrocinatore – del contenuto dell'art. 207a CP, cioè del fatto che l'autorità inquirente avrebbe potuto emanare un decreto d'accusa a qualsiasi stadio del procedimento. È vero che essa non è stata avvertita del diritto di essere interrogata dal Procuratore pubblico. L'omissione non ha leso però i suoi diritti, dato che il decreto d'accusa emesso dal Procuratore generale è sfociato per finire in una mera sanzione pecuniaria, ovvero nella condanna a una multa di fr. 300.–.\nc) Più delicata è la situazione quanto al decreto d'accusa per diffamazione, con cui il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'interessata a 5 giorni di detenzione. Dagli atti si evince invero che tale decreto è stato emesso senza che ___________ sia stata avvertita né dell'avvio del procedimento penale – non essendole stata notificata nemmeno la querela – né del diritto di essere interrogata dal Procuratore pubblico, sebbene l'art. 207 cpv. 4 CPP preveda chiaramente che non possono essere pronunciate, “sotto pena di nullità”, pene privative della libertà senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Magistrato inquirente. Certo, teoricamente il vizio potrebbe essere sanato – come si rileva nella sentenza impugnata – in sede di opposizione al decreto d'accusa, il Pretore essendo un giudice munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 116 Ia 95 in fondo, 116 IV 186 in alto con rinvii). Se non che, lo stesso art. 207 cpv. 4 CPP prevede espressamente in simili casi la nullità del decreto d'accusa. Il testo di legge essendo univoco, non spetta ai tribunali scostarsene."}