Tanto meno la commisurazione della pena appare insostenibile se si considera che essa si situa nella fascia bassa della sanzione edittale. Anche al proposito il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso. 5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – __________; – avv. __________