Tutt'al più, egli conclude, si potrebbe prospettare un caso di negligenza, ma non di dolo. Ora, l'errore di diritto (art. 20 CP) non significa che possa essere pronunciata una condanna unicamente per il reato che l'autore ritiene di perfezionare (errore di sussunzione: DTF 112 IV 137 seg. consid. 4b, 105 IV 182 consid. 4c). La norma può essere invocata solo da chi si ritiene in diritto di agire perché ignora che l'atto compiuto è punibile (DTF 118 IV 174 consid. 4), rispettivamente perché ritiene di non compiere alcun illecito (Trechsel, op. cit., n. 4 ad art. 20 CP).