6 CPP), visto il grado di soccombenza, né ch'egli rifonda ripetibili alla parte civile (per altro al beneficio dell'assistenza giudiziaria), la quale ha postulato a torto la reiezione integrale del ricorso. Nemmeno è il caso di modificare il giudizio sulle spese di primo grado, l'attuale sentenza non influendo apprezzabilmente sulla loro entità o sul loro addebito. Lo stesso ricorrente, per altro, non ne sollecita la riforma per quanto riguarda la sua domanda subordinata. Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: