1). La rigidità del sistema legale, che a norma dell'art. 45 n. 3 prima frase CP impone l'esecuzione delle pene sospese, non lascia tuttavia alternativa. D'altro lato l'attuale condanna a 6 mesi di detenzione non può essere ridotta della metà solo per eludere i rigori della legge. Ancor meno se si pensa che al momento di essere liberato condizionalmente dall'istituto per tossicomani l'imputato si era visto ammonire formalmente (doc. 23 TPC, dispositivo n. 3). Sapeva perfettamente, quindi, che deludere la fiducia in lui riposta avrebbe significato l'espiazione della pena sospesa.