Che nella fattispecie tale pena non possa essere sospesa è fuori dubbio. Il primo giudice, “visti i precedenti” (sopra, consid. c), ha formulato espressamente prognosi negativa sulla futura condotta dell'imputato (sentenza, pag. 26, consid. 8 in fine). Il ricorrente nulla eccepisce al riguardo. Anzi, egli medesimo chiede – in subordine, come detto – che la pena sia limitata a tre mesi di carcere, proprio per evitargli le conseguenze dell'art. 45 n. 3 prima frase CP. Si trattasse di pena sospesa, il limite di tre mesi non si porrebbe.