Il susseguente periodo trascorso in un istituto per tossicomani giusta l'art. 44 CP non conta, come figura anche nella sentenza impugnata (DTF 113 IV 12 consid. 1c). La condanna ad altri 6 mesi di detenzione comporterà dunque, per lui, il ripristino del collocamento in un istituto (poco verosimile, dato che per quanto riguarda l'uso di droghe egli risultava, al momento dell'arresto, “negativo su tutta la linea”: sentenza, pag. 7, consid. 1 in fine) o l'espiazione di tutta la pena residua (quasi 32 mesi di reclusione). A ciò si aggiungono i 6 mesi di detenzione oggetto dell'attuale sentenza. Che nella fattispecie tale pena non possa essere sospesa è fuori dubbio.