b). Alla severità del primo giudice, in effetti, questa Corte non può sostituirsi. g) Rimangono da considerare gli effetti correlati a una simile pena (cfr., per analogia, DTF 119 IV 125). L'art. 45 n. 3 prima frase CP prevede invero che “se, durante il periodo di prova, il liberato commette un crimine o un delitto per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente propone al giudice l'esecuzione delle pene sospese oppure ordina il ripristino della misura”. L'autorità di esecuzione gode di ampio apprezzamento, ma non può sottrarsi a tale scelta.