Anche tenendo conto della disinvoltura da lui dimostrata nella commissione dell'illecito e del fatto ch'egli sapeva benissimo di essere stato dimesso dallo stabilimento con la sospensione condizionale per tre anni, una pena superiore ai sei mesi di detenzione denoterebbe, nelle circostanze descritte, una sproporzione manifesta. Nel limite di sei mesi – un mese circa giustificandosi per la recidiva (art. 67 n. 1 CP), a dispetto della sua problematicità – la condanna risulta ancora assai dura, ma non esula dal potere di apprezzamento che compete al giudice di merito (sopra, consid. b).