Inoltre non si deve trascurare che, dopo la liberazione condizionale dallo stabilimento per tossicomani (14 marzo 1998), il ricorrente si è comportato bene, non è più ricaduto nell'uso di droghe (nonostante un certo disturbo della personalità) e ha sempre lavorato correttamente. Anche tenendo conto della disinvoltura da lui dimostrata nella commissione dell'illecito e del fatto ch'egli sapeva benissimo di essere stato dimesso dallo stabilimento con la sospensione condizionale per tre anni, una pena superiore ai sei mesi di detenzione denoterebbe, nelle circostanze descritte, una sproporzione manifesta.