dopo la liberazione condizionale del 1998 il ricorrente ha condotto una vita normale e non può seriamente invocare i suoi difficili trascorsi alla stregua di un permanente fattore di debolezza. Quanto la motivazione della sentenza impugnata non permette di dedurre, piuttosto, è l'importanza concretamente attribuita dalla Corte di assise all'aggravante della recidiva (art. 67 cpv. 1 CP), menzionata solo di scorcio (sentenza, pag. 25, loc.