7). d) Non a torto il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata. Non perché la Corte abbia negletto la collaborazione da egli prestata agli inquirenti, limitatasi per finire alla consegna della pistola giocattolo, o la sua non meglio precisata “situazione personale”, rispettivamente il suo difficile passato. Di questi due ultimi elementi invero i giudici avevano già tenuto conto nel 1997, sospendendo l'esecuzione della pena allora pronunciata (art. 44 n. 6 CP); dopo la liberazione condizionale del 1998 il ricorrente ha condotto una vita normale e non può seriamente invocare i suoi difficili trascorsi alla stregua di un permanente fattore di debolezza.