E dopo tale liberazione l'imputato ha sempre lavorato. Non poteva farsi questione in ogni modo – secondo la Corte – di scemata responsabilità, l'imputato non avendo più delinquito sotto l'influsso di droghe. Quanto al disturbo della personalità accertato nel 1997, di ciò essa afferma di avere tenuto conto nel quadro dell'art. 63 CP. Donde, per finire, la condanna a 18 mesi di reclusione (sentenza, pag. 25, consid. 7). d) Non a torto il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata.