Inoltre la Corte avrebbe attribuito troppo peso alla recidiva, neppure specifica. In simili circostanze una pena di tre mesi di detenzione è il massimo che possa essergli irrogato senza cadere in un eccesso di apprezzamento (memoriale, pag. 8 seg.). a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: