A ragione quindi la Corte di assise ha ravvisato nella fattispecie – almeno per il tempo che eccede quanto sarebbe occorso al normale intervento delle forze dell'ordine – gli elementi del sequestro di persona (art. 183 n. 1 CP), i cui presupposti oggettivi e soggettivi non sono di per sé in discussione. Nella misura in cui postula il suo proscioglimento, il condannato avanza dunque una richiesta infondata. 8. In subordine il ricorrente fa valere che, seppure risultasse fondata la condanna come tale, la pena di 18 mesi di reclusione inflittagli dalla Corte di assise è esagerata.