A tale riguardo il gravame è fondato. Quand'anche fosse dedita alla prostituzione, in effetti, la donna non era lontanamente legittimata a ripulire il portafoglio dell'imputato, né essa pretende che l'imputato le avesse promesso alcunché. Tutt'al più il contegno irriconoscente dell'imputato serve a inquadrare la personalità del soggetto, il quale per di più agognava ad altri rapporti sessuali – per sua stessa ammissione – anche dopo essersi fatto restituire dalla donna l'importo sottratto (sentenza, pag. 23 in alto con riferimento al citato verbale istruttorio).