art. 926 cpv. 2 CC) deve attenersi al principio della proporzionalità, nel senso che può far uso della forza – di regola – solo chi non ha modo di far intervenire tempestivamente la polizia o l'autorità competente (Stark in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 7 in fine ad art. 926). Il ricorrente asserisce, certo, che nella fattispecie egli non aveva tale possibilità (memoriale, pag. 7 nel mezzo). Non se ne vede tuttavia il motivo, né egli dà il minimo ragguaglio.