Manifestamente infondato, su questo punto il ricorso non merita altra disamina. 4. Il ricorrente rimprovera inoltre alla prima Corte di non avere accertato che l'uso della pistola giocattolo era l'unico modo, dal suo punto di vista, per rientrare in possesso del denaro. Anche tale critica non è destinata però a miglior sorte. Il diritto di ricuperare senza indugio cose illecitamente sottratte (“diritto di difesa”: art. 926 cpv.