{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-1_2001-07-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58696&nX40_KEY=4932442&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "502d1e840f95227b967f58dbaccadd79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:14", "Checksum": "4f230acf448732b1247df2d8e982fa0a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ni) Ciò premesso, l'attuale pena implicherà il verosimile ritorno del ricorrente in penitenziario per quasi 38 mesi (quasi 32 della condanna precedente, più i 6 mesi attuali). Pur deducendo il carcere preventivo sofferto (12 mesi) e pur presumendo che sarà liberato per buona condotta dopo due terzi della pena (art. 38 n. 1 prima frase CP), egli dovrà ancora scontare oltre 17 mesi effettivi. Sulle conseguenze di una simile pena ai fini della risocializzazione (art. 37 n. 1 prima frase CP) si può essere scettici, tanto più che, dopo essere stato dimesso sotto condizione dallo stabilimento per tossicomani il 14 marzo 1998, il ricorrente non è più ricaduto nel vizio, si è comportato bene, ha sempre lavorato ed è ora divenuto padre di una bambina (sentenza, pag. 7, consid. 1). La rigidità del sistema legale, che a norma dell'art. 45 n. 3 prima frase CP impone l'esecuzione delle pene sospese, non lascia tuttavia alternativa. D'altro lato l'attuale condanna a 6 mesi di detenzione non può essere ridotta della metà solo per eludere i rigori della legge. Ancor meno se si pensa che al momento di essere liberato condizionalmente dall'istituto per tossicomani l'imputato si era visto ammonire formalmente (doc. 23 TPC, dispositivo n. 3). Sapeva perfettamente, quindi, che deludere la fiducia in lui riposta avrebbe significato l'espiazione della pena sospesa.\n9. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la preponderante soccombenza del ricorrente, che vede accogliere solo in parte la sua domanda subordinata (art. 15 CPP). Equitativamente non è il caso che lo Stato gli attribuisca ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), visto il grado di soccombenza, né ch'egli rifonda ripetibili alla parte civile (per altro al beneficio dell'assistenza giudiziaria), la quale ha postulato a torto la reiezione integrale del ricorso. Nemmeno è il caso di modificare il giudizio sulle spese di primo grado, l'attuale sentenza non influendo apprezzabilmente sulla loro entità o sul loro addebito. Lo stesso ricorrente, per altro, non ne sollecita la riforma per quanto riguarda la sua domanda subordinata.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che la pena prevista nel dispositivo n. 3.1 è fissata in sei mesi di detenzione da espiare, compreso il carcere preventivo sofferto. Per il resto il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 900.–\nsono posti per due terzi a carico del ricorrente e per un terzo a carico dello Stato.\n3. Intimazione:\n– ____________, c/o avv. __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise criminali in Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;\n– avv. __________ (per la parte civile).\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente La segretaria\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}