{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-1_2001-07-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58696&nX40_KEY=4932442&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "502d1e840f95227b967f58dbaccadd79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:14", "Checksum": "4f230acf448732b1247df2d8e982fa0a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) Sia come sia, a prescindere dalla motivazione, nella fattispecie la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per un sequestro di persona durato all'incirca due ore e mezzo risulta straordinariamente severa. Nessuno dei precedenti menzionati nella casistica di Trechsel (op. cit., n. 11 ad art. 183 CP) denota condanne tanto pesanti, neppure in concorso con altri reati, se non – evidentemente – per sequestro di persona aggravato (art. 184 CP). In concreto quest'ultima ipotesi (del resto neppure imputata) cade d'acchito, giacché il ricorrente non risulta avere chiesto riscatti, usato metodi crudeli o esposto la vita della vittima a serio pericolo. Egli ha impugnato la pistola giocattolo per riavere il denaro e per evitare che la donna “spaccasse tutto” o “facesse casino” (sopra, consid. 1), ma – a supporre che tale mezzo fosse sproporzionato – non risulta che se ne sia valso per infliggere sofferenze particolari alla vittima o per ottenere altro. Certo, per finire la donna, esacerbata da due ore abbondanti di prigionia e dal contegno incurante dell'imputato, che rimaneva sordo a ogni implorazione, temporeggiava a oltranza e guardava la tivù, si è calata dal terrazzino. La Corte di assise non ha accertato tuttavia – né il Procuratore pubblico assume – che, mentre si stava finalmente vestendo per riportare a casa la donna, l'imputato potesse prevedere un gesto del genere.\nf) Ciò posto, non si deve disconoscere nemmeno che tutta la vicenda trae origine da un furto, che il fermo della donna all'inizio era finanche legittimo e che il sequestro di persona non appare la conseguenza di un piano elaborato a mente fredda, bensì di una situazione degenerata in acceso diverbio. Inoltre non si deve trascurare che, dopo la liberazione condizionale dallo stabilimento per tossicomani (14 marzo 1998), il ricorrente si è comportato bene, non è più ricaduto nell'uso di droghe (nonostante un certo disturbo della personalità) e ha sempre lavorato correttamente. Anche tenendo conto della disinvoltura da lui dimostrata nella commissione dell'illecito e del fatto ch'egli sapeva benissimo di essere stato dimesso dallo stabilimento con la sospensione condizionale per tre anni, una pena superiore ai sei mesi di detenzione denoterebbe, nelle circostanze descritte, una sproporzione manifesta. Nel limite di sei mesi – un mese circa giustificandosi per la recidiva (art. 67 n. 1 CP), a dispetto della sua problematicità – la condanna risulta ancora assai dura, ma non esula dal potere di apprezzamento che compete al giudice di merito (sopra, consid. b). Alla severità del primo giudice, in effetti, questa Corte non può sostituirsi.\ng) Rimangono da considerare gli effetti correlati a una simile pena (cfr., per analogia, DTF 119 IV 125). L'art. 45 n. 3 prima frase CP prevede invero che “se, durante il periodo di prova, il liberato commette un crimine o un delitto per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente propone al giudice l'esecuzione delle pene sospese oppure ordina il ripristino della misura”. L'autorità di esecuzione gode di ampio apprezzamento, ma non può sottrarsi a tale scelta. Se propone l'esecuzione delle pene sospese, il giudice deve accogliere la richiesta, limitandosi a verificare che soccorrano i presupposti oggettivi dell'art. 43 n. 1 CP, ovvero che durante il periodo di prova sia stata pronunciata una condanna superiore a tre mesi senza la condizionale (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 45; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 3.1 ad art. 45). Se tale è il caso, egli ordinerà l'espiazione di tutte le pene sospese (ZR 89/1990 pag. 108 n. 59, in particolare pag. 111 in basso a sinistra).\nh) In concreto il ricorrente ha scontato la precedente condanna (del 1997) a 3 anni di reclusione nella misura di 4 mesi e 10 giorni (sentenza, pag. 26, consid. 8). Il susseguente periodo trascorso in un istituto per tossicomani giusta l'art. 44 CP non conta, come figura anche nella sentenza impugnata (DTF 113 IV 12 consid. 1c). La condanna ad altri 6 mesi di detenzione comporterà dunque, per lui, il ripristino del collocamento in un istituto (poco verosimile, dato che per quanto riguarda l'uso di droghe egli risultava, al momento dell'arresto, “negativo su tutta la linea”: sentenza, pag. 7, consid. 1 in fine) o l'espiazione di tutta la pena residua (quasi 32 mesi di reclusione). A ciò si aggiungono i 6 mesi di detenzione oggetto dell'attuale sentenza. Che nella fattispecie tale pena non possa essere sospesa è fuori dubbio. Il primo giudice, “visti i precedenti” (sopra, consid. c), ha formulato espressamente prognosi negativa sulla futura condotta dell'imputato (sentenza, pag. 26, consid. 8 in fine). Il ricorrente nulla eccepisce al riguardo. Anzi, egli medesimo chiede – in subordine, come detto – che la pena sia limitata a tre mesi di carcere, proprio per evitargli le conseguenze dell'art. 45 n. 3 prima frase CP. Si trattasse di pena sospesa, il limite di tre mesi non si porrebbe."}