{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-1_2001-07-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58696&nX40_KEY=4932442&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "502d1e840f95227b967f58dbaccadd79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:14", "Checksum": "4f230acf448732b1247df2d8e982fa0a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nb) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e verificare concretamente l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).\nc) In concreto la Corte di assise ha fatto carico all'imputato di avere delinquito “in danno di una giovane donna indifesa e per motivi non accertabili ma comunque futili (a meno di ritenerli perversi, il che sarebbe peggio)”. A sfavore dell'imputato essa ha considerato anche la recidiva (art. 67 n. 1 CP): una condanna a 15 giorni di detenzione inflittagli il 5 giugno 1991 per furto d'uso, un'altra a fr. 900.– di multa l'11 febbraio 1994, un'altra ancora a 3 anni di reclusione il 9 ottobre 1997 per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. Nondimeno la Corte ha rilevato che a quest'ultima pena, sospesa al fine di per consentire il ricovero in un istituto per tossicomani (art. 44 n. 6 CP), l'imputato ha reagito bene, tanto che con decisione del 20 febbraio 1998 il Consiglio di vigilanza l'ha liberato il 14 marzo successivo con la condizionale per 3 anni, ponendolo sotto patronato penale (art. 45\nn. 1 e 47 CP). E dopo tale liberazione l'imputato ha sempre lavorato. Non poteva farsi questione in ogni modo – secondo la Corte – di scemata responsabilità, l'imputato non avendo più delinquito sotto l'influsso di droghe. Quanto al disturbo della personalità accertato nel 1997, di ciò essa afferma di avere tenuto conto nel quadro dell'art. 63 CP. Donde, per finire, la condanna a 18 mesi di reclusione (sentenza, pag. 25, consid. 7).\nd) Non a torto il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata. Non perché la Corte abbia negletto la collaborazione da egli prestata agli inquirenti, limitatasi per finire alla consegna della pistola giocattolo, o la sua non meglio precisata “situazione personale”, rispettivamente il suo difficile passato. Di questi due ultimi elementi invero i giudici avevano già tenuto conto nel 1997, sospendendo l'esecuzione della pena allora pronunciata (art. 44 n. 6 CP); dopo la liberazione condizionale del 1998 il ricorrente ha condotto una vita normale e non può seriamente invocare i suoi difficili trascorsi alla stregua di un permanente fattore di debolezza. Quanto la motivazione della sentenza impugnata non permette di dedurre, piuttosto, è l'importanza concretamente attribuita dalla Corte di assise all'aggravante della recidiva (art. 67 cpv. 1 CP), menzionata solo di scorcio (sentenza, pag. 25, loc. cit.). Già tale incognita rende arduo desumere quale sia la pena di base dalla quale si sia dipartita la prima Corte, tanto più che – come sottolinea il condannato – la recidiva è un'aggravante problematica (Wiprächtiger, Strafzumessung und bedingter Strafvollzug, in: ZStrR 114/1996 pag. 453 nota 96 con riferimento a DTF 121 IV 62 consid. 2d/cc). Soprattutto ove si riferisca a un illecito (in concreto: violazione della legge federale sugli stupefacenti) che non ha alcuna relazione con l'illecito successivo."}