{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-1_2001-07-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58696&nX40_KEY=4932442&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "502d1e840f95227b967f58dbaccadd79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:14", "Checksum": "4f230acf448732b1247df2d8e982fa0a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Arbitrario è inoltre, a parere del ricorrente, l'accertamento della Corte di assise, stando alla quale ____________ aveva il diritto di essere pagata per i favori concessigli la sera prima (sentenza, pag. 25 in alto). A tale riguardo il gravame è fondato. Quand'anche fosse dedita alla prostituzione, in effetti, la donna non era lontanamente legittimata a ripulire il portafoglio dell'imputato, né essa pretende che l'imputato le avesse promesso alcunché. Tutt'al più il contegno irriconoscente dell'imputato serve a inquadrare la personalità del soggetto, il quale per di più agognava ad altri rapporti sessuali – per sua stessa ammissione – anche dopo essersi fatto restituire dalla donna l'importo sottratto (sentenza, pag. 23 in alto con riferimento al citato verbale istruttorio). E che dovesse trattarsi di ulteriori rapporti gratuiti è ammesso senza ambagi dallo stesso imputato quando rileva, nel ricorso, che “se voleva una ragazza a pagamento sarebbe andato in uno di quei posti, mentre lui l'aveva portata tranquillamente a cena” (memoriale, pag. 5). Rimane il fatto che, sia come sia, legalmente l'imputato era in diritto di esigere dalla donna la restituzione della somma sottratta. In proposito il gravame è dunque provvisto di buon diritto.\n6. Ribadisce il condannato che l'uso della pistola giocattolo era il solo modo per rientrare in possesso del denaro, a meno di mettere le mani addosso alla donna (memoriale, pag. 7). E fin dove giunge il diritto alla ragion fattasi – egli soggiunge – l'atto non è illecito (art. 32 CP). Ora, come si è accennato (sopra, consid. 4), in concreto il ricorrente non poteva fare giustizia da sé. Poteva invece trattenere la donna fino all'arrivo della polizia. Chi è sorpreso in flagranza o quasi flagranza di reato, invero, può essere fermato da chiunque e consegnato immediatamente alle forze dell'ordine (art. 99 cpv. 1 CPP). In concreto ____________ poteva ragionevolmente essere presunta autrice del furto (art. 99 cpv. 3 CPP), che essa medesima non negava, salvo accampare il diritto di tenere i soldi per le sue prestazioni della vigilia. Scoperto l'ammanco, l'imputato era in diritto perciò di chiamare una pattuglia e di trattenere la donna fino all'arrivo degli agenti. Il solo fatto di avere chiuso a chiave la porta dell'abitazione per il tempo che sarebbe stato necessario all'arrivo della polizia non costituiva sequestro di persona, contrariamente a quanto sembra ritenere la Corte di assise (sentenza, pag. 23 seg.). Al limite la questione è di sapere se, oltre che chiudere la porta a chiave, l'imputato potesse calmare la donna facendo uso della pistola finta, ma la questione può rimanere irrisolta poiché nessun addebito di minaccia o di coazione gli è stato mosso. Quanto all'accusa di sequestro di persona, un simile reato poteva entrare in linea di conto – si ripete – solo per il tempo che eccede quanto sarebbe occorso al normale intervento delle forze dell'ordine.\n7. Tornando al caso in esame, nella fattispecie risulta che poco dopo le ore 7 del mattino la donna ha detto all'imputato di avergli preso fr. 20.– dal portafoglio per pagarsi un tassì e rientrare a casa (sentenza, pag. 22). L'imputato si è accorto subito che, invece di fr. 20.–, la donna aveva prelevato fr. 230.– (tutto il contenuto) e ha preteso l'immediata riconsegna del denaro. Ne è seguita una discussione viepiù accesa, finché l'imputato ha chiuso a chiave la porta dell'appartamento. Avesse chiamato la polizia a quel momento, egli non sarebbe stato verosimilmente costretto a trattenere la donna per più di una ventina di minuti (il tempo per la polizia locale di giungere sul posto). Invece egli l'ha obbligata a rimanere nell'appartamento per altre due ore abbondanti, senza motivo apparente, fino a esasperarla. Ciò è ancor meno scusabile ove si consideri che – secondo le stesse dichiarazioni dell'imputato (sentenza, pag. 22 in fondo) – a un certo punto la donna ha restituito il maltolto, che teneva celato nella borsetta (sentenza, loc. cit.). A ragione quindi la Corte di assise ha ravvisato nella fattispecie – almeno per il tempo che eccede quanto sarebbe occorso al normale intervento delle forze dell'ordine – gli elementi del sequestro di persona (art. 183 n. 1 CP), i cui presupposti oggettivi e soggettivi non sono di per sé in discussione. Nella misura in cui postula il suo proscioglimento, il condannato avanza dunque una richiesta infondata.\n8. In subordine il ricorrente fa valere che, seppure risultasse fondata la condanna come tale, la pena di 18 mesi di reclusione inflittagli dalla Corte di assise è esagerata. Egli rimprovera ai primi giudici di avere trascurato la cooperazione da egli medesimo fornita agli inquirenti (mostrando agli agenti dove aveva nascosto la pistola di plastica), le pesanti conseguenze della pena (revoca della liberazione condizionale accordatagli per precedenti reati il 20 febbraio 1998), il suo difficile passato, i legittimi motivi del suo gesto (ricupero della refurtiva) e lo scusabile eccesso di autodifesa. Inoltre la Corte avrebbe attribuito troppo peso alla recidiva, neppure specifica. In simili circostanze una pena di tre mesi di detenzione è il massimo che possa essergli irrogato senza cadere in un eccesso di apprezzamento (memoriale, pag. 8 seg.)."}