{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-1_2001-07-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58696&nX40_KEY=4932442&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "502d1e840f95227b967f58dbaccadd79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:14", "Checksum": "4f230acf448732b1247df2d8e982fa0a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nHa poi soggiunto, l'imputato, di essersi seduto su un divano a guardare la televisione. La donna insisteva per essere riportata a casa, ma lui temporeggiava, dicendole: “Dopo, altrimenti prendi un taxi” (sentenza, pag. 23 in alto). Lei incalzava, sostenendo di avere un appuntamento alle ore 10. Egli le ha chiesto allora se era d'accordo di avere altri rapporti sessuali con lui, ma la donna ha rifiutato dicendo che ciò sarebbe stato possibile solo a casa sua. Infine, innervosita per il continuo tergiversare dell'imputato, essa si è affacciata in stato di agitazione a un balconcino dell'appartamento, ripetendo senza tregua di voler essere portata a casa. Temendo che si buttasse nel vuoto, l'imputato si è deciso a rivestirsi. Ma, tornato in sala dopo avere indossato una maglietta e un training, non ha più trovato nessuno. ____________ si era calata dal balconcino e, ferendosi a un dito, era\nriuscita a raggiungere il balconcino dell'appartamento sottostante. L'imputato ha nascosto la pistola giocattolo in cantina ed è tornato nell'appartamento, dove la polizia lo ha arrestato.\n2. Nell'impossibilità di trovare riscontri oggettivi che confortassero l'una o l'altra versione dei fatti, nonostante i vari testimoni sentiti al dibattimento, la Corte di assise ha applicato in concreto il principio in dubio pro reo e ha prosciolto l'imputato dall'accusa di violenza carnale. Parimenti essa ha ritenuto non provato che la donna fosse stata rapita o presa in ostaggio per costringere ____________ a saldare il debito.\nCiò nondimeno, la Corte ha accertato (sentenza, pag. 24):\n– che l'imputato, chiudendo a chiave la porta dell'appartamento, ha privato ____________ della libertà di movimento;\n– che l'imputato ha minacciato ____________ con una pistola tanto ben imitata da poter “senz'altro essere scambiata per un'arma vera”;\n– che l'imputato ha impedito a ____________ di lasciare l'appartamento anche dopo la restituzione dei soldi;\n– che l'imputato si è comportato in modo da profondere nella donna angoscia e terrore, al punto che costei ha messo a repentaglio la propria vita per sottrarsi a una situazione senza via di scampo.\nDonde la condanna per sequestro di persona (art. 183 n. 1 CP).\n3. Il ricorrente censura anzitutto di arbitrio l'accertamento secondo cui egli ha privato la donna della libertà di movimento anche dopo la restituzione dei soldi. Ottenuto il denaro, egli afferma di non avere più “frapposto ostacoli a che ‘__________lasciasse liberamente la casa” (memoriale, pag. 4 in alto). Così argomentando, tuttavia, egli tenta di smentire sé stesso. Davanti agli inquirenti egli aveva espressamente riconosciuto, in effetti, di avere trattenuto la donna anche dopo la restituzione della somma, temporeggiando e mettendosi a guardare la televisione (sentenza, pag. 23 in alto con riferimento al verbale n. 12 nel rapporto di polizia, act. 2, pag. 5 a metà). Che egli tergiversasse, del resto, è indubbio, ove appena si consideri che – a suo dire – era sua intenzione riaccompagnare a casa ____________ alle ore 9.30, ma che alle ore 9.45 egli non si era ancora rivestito, tant'è che in preda all'esasperazione la donna si è data alla fuga. I due verbali ch'egli invoca (verbale n. 12 appena citato e verbale n. 3.1, act. 3, pag. 2) nulla dicono di più. Per altro, se una volta ricevuto il denaro il ricorrente avesse schiuso la porta, mal si capisce perché – né egli spiega – la sventurata si sarebbe calata al balcone. Manifestamente infondato, su questo punto il ricorso non merita altra disamina.\n4. Il ricorrente rimprovera inoltre alla prima Corte di non avere accertato che l'uso della pistola giocattolo era l'unico modo, dal suo punto di vista, per rientrare in possesso del denaro. Anche tale critica non è destinata però a miglior sorte. Il diritto di ricuperare senza indugio cose illecitamente sottratte (“diritto di difesa”: art. 926 cpv. 2 CC) deve attenersi al principio della proporzionalità, nel senso che può far uso della forza – di regola – solo chi non ha modo di far intervenire tempestivamente la polizia o l'autorità competente (Stark in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 7 in fine ad art. 926). Il ricorrente asserisce, certo, che nella fattispecie egli non aveva tale possibilità (memoriale, pag. 7 nel mezzo). Non se ne vede tuttavia il motivo, né egli dà il minimo ragguaglio. Il solo timore che, chiamando gli agenti, la sua compagna (allora degente all'ospedale) venisse a sapere dell'accaduto con la cittadina brasiliana non è – evidentemente – un motivo per cui l'imputato potesse fare giustizia da sé. Anche sotto questo profilo pertanto l'impugnazione si rivela inconsistente."}