{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-1_2001-07-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58696&nX40_KEY=4932442&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "502d1e840f95227b967f58dbaccadd79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:14", "Checksum": "4f230acf448732b1247df2d8e982fa0a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli Zeni, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 gennaio 2001 presentato da\n|\n|\n____________,\n(patrocinato dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 30 novembre 2000 della Corte delle assise criminali in Bellinzona nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. ____________ (1972), cittadino dominicano domiciliato a Bellinzona, è stato posto in stato di accusa il 26 settembre 2000 per i titoli di violenza carnale, sequestro di persona e rapimento. Gli è stato imputato di avere, la notte fra il 28 e il 29 marzo 2000, costretto la cittadina brasiliana ____________ (1972) a subire con minaccia, violenza e pressioni psicologiche la congiunzione carnale nel di lui appartamento a __________, tenendola poi sotto chiave e sotto tiro di una pistola (giocattolo) fino alle ore 9.45 dell'indomani, quando la donna è riuscita a calarsi da un balconcino e a rifugiarsi nell'appartamento sottostante. Scopo del sequestro era – secondo l'atto di accusa – quello di costringere ____________, presso il quale ____________ alloggiava provvisoriamente, a pagare un debito per la costruzione di un muro di sostegno eseguito mesi addietro dall'accusato in una proprietà di ____________.\nB. Con sentenza del 30 novembre 2000 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha riconosciuto ____________ autore colpevole di sequestro di persona per avere tenuto segregata ____________ nel proprio appartamento dalle ore 7 alle ore 9.45 di mercoledì 29 marzo 2000. Lo ha prosciolto invece, “quantomeno in applicazione del principio in dubio pro reo”, dall'accusa di violenza carnale e rapimento per i fatti precedenti le ore 7 di quel giorno. In applicazione della pena, ____________ è stato condannato a 18 mesi di reclusione (da espiare, data la recidiva e la prognosi sfavorevole) e a 5 anni di espulsione della Svizzera (sospesa con un periodo di prova di 2 anni). È stato tenuto inoltre a rifondere a ____________ fr. 5000.– per torto morale, fr. 184.– per danni materiali (con rinvio dell'interessata al foro civile per la quantificazione di ulteriori pretese) e fr. 6000.– per ripetibili. La pistola giocattolo di marca Wicke “007” è stata confiscata.\nC. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 1° dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 gennaio 2001, egli chiede di essere prosciolto anche dall'accusa di sequestro di persona, con annullamento dei dispositivi riguardanti la pena (principale e accessoria), il versamento di indennità a ____________ e la confisca della pistola giocattolo. In subordine egli postula, quanto meno, una riduzione della pena principale a tre mesi di detenzione. L'11 gennaio 2001 il Procuratore pubblico ha proposto di respingere il ricorso, senza formulare osservazioni. Nel suo memoriale del 31 gennaio 2001 ____________ avanza la medesima conclusione.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Corte di assise si è trovata di fronte a due versioni contrastanti e per certi aspetti contraddittorie. Secondo ____________, la sera del 28 marzo 2000 l'imputato l'ha invitata a cena in un grotto di __________, poi l'ha condotta a __________, l'ha obbligata a salire nel suo appartamento (al terzo piano di __________) sotto la minaccia di una pistola, ha chiuso la porta nascondendo la chiave e l'ha costretta a subire la congiunzione carnale. In seguito le ha detto, sempre brandendo la pistola, che l'avrebbe trattenuta per far sì che ____________, presso cui la donna alloggiava temporaneamente (e del quale aveva con sé il cellulare), gli pagasse un debito di fr. 450.– per lavori di muratura da egli eseguiti mesi addietro. Infine ha tentato nuovamente di violentarla (esigendo anche la consegna del cellulare), ma la donna – approfittando del fatto che l'imputato si era assentato un momento in un'altra stanza – è riuscita a calarsi da un terrazzino e a introdursi nell'appartamento sottostante, dove è stata soccorsa e dove è stata chiamata la polizia. Anche l'atto di accusa si fonda, in estrema sintesi, su tale versione dei fatti.\nL'imputato ha raccontato invece agli inquirenti che la sera del\n28 marzo 2000 la donna gli aveva confidato di essere venuta in Svizzera come turista per fare un po' di soldi con l'esercizio della prostituzione. Dopo la cena essa era salita quindi nel suo appartamento “senza tanti convenevoli”, d'accordo di avere rapporti sessuali con lui. I problemi sono cominciati l'indomani, dopo le ore 7, quando egli si è accorto che la donna gli aveva vuotato il portafogli, appropriandosi di fr. 230.–, e che pretendeva di tenere il denaro per sé come mercede per le sue prestazioni. Dato ch'egli non voleva pagare e che lei non intendeva mollare la somma, per ottenere la restituzione dei soldi l'imputato ha chiuso a chiave la porta dell'appartamento, impedendo alla donna di partire, e si è rimesso a letto. Essa esigeva però di essere riportata a casa e, minacciando di “spaccare tutto” e di “fare casino”, ha frantumato un soprammobile (una statuetta) sul pavimento e gli ha rovesciato addosso, sul letto, una bottiglia d'acqua minerale. Al che egli ha impugnato una pistola giocattolo che teneva sopra un armadio e le ha intimato di restituire il maltolto. Presa da paura, la donna ha obbedito."}