Consegnata alla posta il 17 luglio 2000, la querela risulterebbe pertanto – comunque sia – tempestiva. 4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Le succinte osservazioni inoltrate personalmente dal querelante non giustificano invece l'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – __________; – avv. __________