Gli è praticamente impossibile, invece, dimostrare di non averne avuto conoscenza già prima, poiché ciò equivarrebbe a provare un fatto negativo. In caso di dubbio, quindi, il termine perentorio deve ritenersi rispettato, soprattutto ove non sussistano elementi concreti da cui desumere che il querelante ha effettivamente avuto conoscenza del reato e dell'autore più di tre mesi dal giorno in cui ha sporto querela (DTF 97 I 774 consid. 3; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, n. 14 ad art. 29 CP). 3.