{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-19_2001-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58560&nX40_KEY=4932901&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f04071ebc470d3e78ca9a29c1f340e11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2001.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2001.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2001.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:06", "Checksum": "7f7ccb526a641bad611c6824edfea74b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2001.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nChe, del resto, i testimoni in questione dovessero riferire sulla presenza del querelante in paese prima delle elezioni è preteso per la prima volta in questa sede e, quindi, tardivamente. E in ogni modo, quand'anche ciò fosse, non necessariamente se ne sarebbe dovuto dedurre che l'interessato avesse letto l'articolo in questione prima della data indicata nella querela e ribadita al dibattimento. Certo, nelle osservazioni al ricorso il querelante asserisce di avere avuto notizia dell'articolo il 16 luglio (recte: aprile) 1999, giorno delle elezioni cantonali. Tale affermazione, però, non gli nuoce, dato che il termine di 3 mesi sarebbe cominciato a decorrere – in tal caso – l'indomani, ossia il 17 aprile 1999, e sarebbe venuto a scadenza alle ore 24 del 16 luglio successivo. Trattandosi di un giorno festivo, il termine utile per presentare querela si sarebbe protratto al giorno successivo (Trechsel, op. cit. art. 29 n. 2 e 9 con riferimento a DTF 97 IV 239). Consegnata alla posta il 17 luglio 2000, la querela risulterebbe pertanto – comunque sia – tempestiva.\n4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Le succinte osservazioni inoltrate personalmente dal querelante non giustificano invece l'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________;\n– __________;\n– __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}